In proposito la prima regola alla quale rifarsi è fissata dal Codice Deontologico Forense all’articolo 41 è nel senso che “l’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega”.
Tale previsione subisce però le eccezioni previste dal 3° comma del medesimo articolo: “l’avvocato può indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte, inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste, esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze”.
La disposizione appare inequivoca, laddove l’avverbio “esclusivamente” è sicuramente volto a limitare le fattispecie che integrano eccezione ai casi espressamente normati dall’articolo in esame.
Sul punto, di diverso avviso è stata la Corte di Cassazione, con sentenza 17534/2018, con la quale ha dettato i seguenti principi di diritto:
“a) l’elencazione delle eccezioni al divieto di inviare direttamente corrispondenza alla controparte (di cui agli articoli 27 del previgente CDF e 41 del nuovo CDF) non deve considerarsi tassativa ma meramente esemplificativa potendo rientrarvi anche altre ipotesi purché si tratti di fattispecie nelle quali il collega della controparte sia stato informato o la corrispondenza sia stata inviata anche a lui e non siano rilevabili elementi che connotino mancanza di lealtà o correttezza nell’operato del mittente o nel contenuto della corrispondenza;
b) pertanto, alle suddette condizioni, può rientrarvi anche l’invio di una lettera alla controparte nella quale senza richiedersi alla stessa il compimento di determinati comportamenti le vengano fornite informazioni di fatti significativi nell’ambito dei rapporti intercorsi tra le parti, come l’avvenuto pagamento del debito da parte dei propri clienti;
c) infatti, anche una simile corrispondenza a un contenuto di natura sostanziale e risulta diretta ad evitare l’inizio di procedure esecutive o di altre iniziative nei confronti dei propri clienti e quindi ha una finalità di prevenzione non di simile da quella propria di molte delle eccezioni elencate (in modo non tassativo) dall’articolo 27 cit., sicché può essere configurata come funzionale a sollecitare una condotta collaborativa della controparte cioè un “determinato comportamento”, consistente nella chiusura dei rapporti tra le parti;
d) alle suddette condizioni e in particolare in assenza di elementi che denotano mancanza di lealtà o correttezza nell’operato del mittente o nel contenuto della corrispondenza, non può farsi applicazione della norma di chiusura di cui all’articolo 9 del codice deontologico vigente (già articoli 5 e 6 del previgente codice deontologico) facendo riferimento alla causale interna – o movente della decisione dell’avvocato di inviare la corrispondenza anche alla controparte, se essa è emersa soltanto per effetto di dichiarazioni effettuate dall’incolpato nel corso del procedimento disciplinare, in quanto tali dichiarazioni sono da considerare manifestazioni del Diritto di difesa e quindi, per effetto di una corretta applicazione dell’articolo 21 del codice deontologico, non possono farsi rientrare nel “comportamento complessivo dell’incolpato”.”
Interessante è l’integrale lettura della decisione della Corte di Cassazione, che si riporta:
lasciando ai lettori la valutazione di condivisibilità del principio di diritto espresso dalla Somma Magistratura riguardo a specifica previsione del codice deontologico forense, per altro fatta propria anche dal Consiglio Nazionale Forense in recente arresto:
